Nell'ordinamento italiano la sottrazione di minore è
un reato penale,
diversamente disciplinato dagli articoli 574 (sottrazione di persone incapaci),
574 bis (sottrazione e trattenimento di minore all'estero) e 605 (sequestro di
persona) del Codice Penale.
Un caso particolare di sottrazione di minore è la
sottrazione internazionale, che può realizzarsi in due condizioni:
- quando il
minore viene illecitamente condotto all'estero ad opera di uno dei
genitori, senza alcuna autorizzazione;
- quando il
bambino non viene ricondotto nel Paese di residenza abituale a seguito di
un soggiorno all'estero.
Il fenomeno della sottrazione internazionale di minore
sta crescendo in maniera esponenziale negli ultimi anni: l'incremento delle
unioni miste, infatti, ha portato ad un aumento dei casi in cui uno dei due
genitori scappa all'estero col proprio figlio senza l'approvazione dell'altro
genitore.
Il bambino sottratto si trova a dover vivere un duplice trauma: da una parte
l'allontanamento obbligato dal proprio genitore, e dall'altro la perdita del
proprio contesto di vita. Il bambino viene sradicato dal suo ambiente, dai suoi
affetti e dalle sue abitudini: il bimbo non viene allontanato solo dal suo papà
o dalla sua mamma, ma anche dai nonni, dai compagni di scuola, dagli amichetti;
i piccoli non frequentano più la stessa classe, spesso si trovano in un Paese
completamente diverso, con lingua e tradizioni diametralmente opposti.
Occorre tenere presente che allontanare il proprio
bimbo in modo illegittimo dal suo mondo non solo è perseguibile per legge, ma
soprattutto può procurare gravi disagi al piccolo, che, per un genitore, deve
essere il reato più grave.
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