mercoledì 22 agosto 2012

Quando una famiglia di fatto si separa: come fare?

Sciogliere la famiglia di fatto: sono tutelati solo i diritti dei figli minorenni

Quando a separarsi è una coppia di conviventi, la situazione è diversa da quella della separazione di fatto o giudiziale, non essendoci una disciplina normativa uniforme per le coppie di fatto.
Nello scioglimento della famiglia di fatto, dal momento che l’unione della coppia si scioglie liberamente, l’intervento del giudice è eventuale e limitata alla presenza di figli minori.

Ci vuole un avvocato? e come funziona?

La scrittura privata contenente l’accordo può essere depositata presso il Tribunale dei Minorenni (del luogo di residenza del minore) attraverso un ricorso congiunto firmato da entrambi i genitori, con o senza l’assistenza di un legale.
In assenza di accordo, invece, i genitori dovranno rivolgersi al Tribunale per i Minorenni (territorialmente quello del luogo di residenza del minore) per regolamentare tutte le questioni riguardanti i figli e connesse alla cessazione della convivenza. Qualora si discuta solo ed unicamente di questioni di natura economica, pur in presenza di figli di coppie non sposate, sarà invece competente il Tribunale ordinario.

Parificazione tra figli naturali e legittimi... ma non del tutto

Dal punto di vista dei diritti sostanziali, con la legge che ha introdotto l’affidamento condiviso (legge 54 del 2006) vi è stata una completa parificazione tra figli naturali e figli legittimi nelle vicende che riguardano la separazione dei genitori.
Non vi è, tuttavia, un’analoga parità dal punto di vista della procedura poiché, a seconda che il figlio nasca da una coppia sposata o meno, vi sono due Tribunali diversi, le cui competenze talvolta si sovrappongono, e due sistemi processuali differenti.


http://www.genitorichannel.it/famiglia/vita-quotidiana/quando-la-famiglia-di-fatto-si-separa-parla-lavvocato.html

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